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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per il
1969 avranno luogo nella primavera del 1970.
Contemporaneamente si terranno le prime elezioni regionali in
conformita' a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 17
febbraio 1968, n. 108.
Rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti
gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri
enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli
comunali e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano
le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle
elezioni.