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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al
personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, e' esteso al personale degli Enti locali
in attivita' di servizio, nella misura non superiore a quella
prevista dalla citata disposizione, con decorrenza dal 1 marzo 1968.
L'assegno concesso al personale di cui al precedente comma sara'
variato nella stessa misura e con la stessa decorrenza alla prima
variazione dell'assegno integrativo mensile non pensionabile fruito
dal personale delle amministrazioni dello Stato.
L'assegno di cui ai precedenti commi e' ridotto nella stessa misura
della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo
straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione
dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione del
medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA