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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il testo dell'articolo 389 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
Art. 389. (Casi in cui si procede con istruzione sommaria). - "Per
i reati di competenza della Corte di assise e del tribunale il
procuratore della Repubblica deve procedere con istruzione sommaria
quando l'imputato e' stato sorpreso in flagranza o ha commesso il
reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di
sicurezza e non si possa procedere a giudizio direttissimo.
Il procuratore della Repubblica deve altresi' procedere con
istruzione sommaria quando l'imputato nell'interrogatorio ha
confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari
ulteriori atti di istruzione.
Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza
della Corte di assise o del tribunale punibili con pena detentiva
temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare
evidente.
In tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, l'imputato il
quale ritiene che non sussistano i requisiti per procedersi con
istruzione sommaria, nel termine di cinque giorni dalla notifica di
un ordine, o dalla notifica di ogni altro atto da cui si ricavi la
notizia certa di un procedimento a suo carico, puo' chiedere, con
istanza orale o scritta al procuratore della Repubblica, che si
proceda con istruzione formale.
Il procuratore della Repubblica, nel termine di cinque giorni dalla
presentazione dell'istanza, se accoglie la richiesta, trasmette gli
atti del procedimento al giudice istruttore perche' proceda con
istruzione formale anche nei confronti degli altri computati;
altrimenti la rigetta con decreto motivato che e' depositato nella
segreteria unitamente agli atti ed ai documenti su cui si fonda la
decisione. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso, a cura del
segretario, ai difensori dell'istante e degli altri imputati.
Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma
precedente, l'imputato puo' proporre ricorso, con contestuale
presentazione dei motivi, al giudice istruttore, il quale, se lo
accoglie, dispone che si proceda contro tutti gli imputati con
istruzione formale; altrimenti restituisce gli atti al procuratore
della Repubblica perche' prosegua l'istruzione sommaria, disponendo
che ne sia data notizia all'imputato.
Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione
sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto".