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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, e' prorogata fino
al 31 dicembre 1973.
Con effetto del 1 gennaio 1969, l'ultimo comma dell'articolo 2
della legge predetta e' sostituito dal seguente: "Il compenso mensile
per ciascun incarico non puo' superare la somma di lire
centoventimila".