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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia
Domodossola-confine svizzero sulla base della Convenzione
italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per i trasporti e
per l'aviazione civile potra' concedere per la ferrovia stessa, nei
limiti e con le modalita' di cui all'articolo 27 del regio
decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4
della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio
per il quinquennio dal 1966 al 1970.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - GASPARI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
GAVA