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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera b) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, e'
sostituita dalla seguente:
"b) essere in possesso del diploma di maturita' classica o
scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica,
rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli
istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per
geometri".