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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e' sostituito
dal seguente:
"Le somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e
1969, che non siano state impegnate nei rispettivi esercizi di
competenza, potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e,
comunque, non oltre l'anno 1970".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - RIPAMONTI -
COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GAVA