Legge Ordinaria n. 82 del 13/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1969 n. 89)
Modifica dell'articolo 70 della legge 12 febbraio 1968, numero 132, relativa agli enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  70  della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e' sostituito
dal seguente:
  "Le  somme di cui all'articolo 33 assegnate negli anni 1967, 1968 e
1969,  che  non  siano  state  impegnate  nei  rispettivi esercizi di
competenza,  potranno essere utilizzate anche in quelli successivi e,
comunque, non oltre l'anno 1970".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 marzo 1969

                               SARAGAT

                                                  RUMOR - RIPAMONTI -
                                                      COLOMBO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

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