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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646,
recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali
calamita', con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, n. 1) la cifra: "5.200 milioni" e'
sostituita con la cifra: "5.100 milioni".
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis.
"Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 2 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21
ottobre 1968, n. 1088, sono estese anche alle aziende agricole che
abbiano colture non di pregio, per la costituzione dei capitali di
conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto
della perdita del prodotto, con abbuono di quota parte del capitale
mutuato nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2
medesimo".
All'articolo 2, primo comma, le parole: "A favore degli
imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato..." sono
sostituite con le parole: "A favore degli imprenditori agricoli e
delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato...".
All'articolo 2, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Per la concessione, la liquidazione ed il pagamento di detto
concorso statale, da effettuarsi contestualmente, si applicano le
disposizioni in materia di prestiti di soccorso di cui al penultimo
ed ultimo comma dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1966, n.
1142".
L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
"(Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione
del concorso statale).
La concessione dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone
delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n.
739, e la liquidazione del concorso statale negli interessi sui
prestiti medesimi si effettuano con le modalita' e le procedure di
cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961,
n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni".
Dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente:
Art. 5-bis.
"I contributi previsti dalla legge 18 marzo 1959, n. 133, sono
aumentati di lire 100 milioni per l'esercizio 1969".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - SEDATI - CARON -
BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA