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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645,
recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro
e all'attuazione di regolamenti comunitari concernenti il settore
agricolo, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, secondo comma, le parole: "entro trenta giorni",
sono sostituite con le parole: "entro sessanta giorni".
All'articolo 2, secondo comma, le parole: "Nella domanda dovranno
comunque essere indicati il quantitativo di grano prodotto, la data e
il luogo in cui e' stata effettuata la trebbiatura, nonche' le
generalita' del trebbiatore", sono sostituite con le seguenti: "Nella
domanda dovranno comunque essere indicate notizie atte ad individuare
la ditta che ha effettuato la trebbiatura".
All'articolo 2, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"L'integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 1 spetta
interamente ai coltivatori fittuari anche quando il canone di fitto
viene corrisposto al concedente in natura".
All'articolo 4, e' aggiunto il seguente comma:
"Gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, estendono la loro competenza anche all'assistenza relativa
alla materia regolamentata dal presente decreto".
All'articolo 6, alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole:
"dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
domande".
Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:
Art. 9-bis.
"Dopo l'articolo 11 della legge 13 maggio 1966, n. 303, e' inserito
il seguente:
Art. 11-bis. - La commissione consultiva di cui al precedente
articolo ha altresi' il compito di esprimere pareri ed osservazioni,
anche su propria iniziativa, circa l'andamento delle operazioni di
intervento, l'attivita' degli assuntori di servizi, l'istituzione e
la tenuta dei relativi albi.
I pareri della commissione consultiva sono comunicati al consiglio
di amministrazione, affinche' ne tenga conto nelle deliberazioni di
propria competenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - SEDATI - CARON -
BOSCO - COLOMBO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA