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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n.
431, e' aggiunto il seguente:
"La somma di 8.000 milioni di cui al precedente comma, che non sia
stata impegnata nell'esercizio 1968, puo' essere impegnata entro
l'anno 1969".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - RIPAMONTI -
COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GAVA