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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai decorati di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo o della
croce di guerra al valor militare, viventi, e' concesso un assegno
straordinario a vita rispettivamente di lire 80.000, lire 30.000 e
lire 20.000 annue.
L'assegno straordinario di cui al precedente comma sostituisce,
durante la vita del decorato, l'assegno di cui agli articoli 1 e 3
della legge 5 marzo 1961, n. 212.