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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Art. 1.
Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti,
rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al fondo di previdenza
sottufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio
permanente o continuativo, anche se trattenuti o richiamati in
servizio.
Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito trattenuti o
richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge
cessano di essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data
stessa.