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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani
adibiti ad uso di abitazione, gia' prorogati con legge 12 febbraio
1969, n. 4, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1970 o
alle scadenze consuetudinarie successive, per gli alloggi composti di
non piu' di cinque vani abitabili oltre agli accessori e con indice
di affollamento pari o superiore ad uno, purche' il conduttore, o il
subconduttore, e i componenti la sua famiglia anagrafica siano
iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un
reddito non superiore ai 2 milioni e 500 mila lire.
Sono altresi' prorogati, fino alla stessa scadenza di cui al comma
precedente, i contratti di locazione e di sublocazione di immobili
urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, per gli alloggi composti di non piu' di
cinque vani abitabili oltre gli accessori anche quando l'indice di
affollamento sia inferiore ad uno, nei riguardi dei conduttori o
subconduttori i quali dimostrino che i loro proventi e quelli dei
componenti la famiglia anagrafica non superino complessivamente le
lire 150 mila mensili.