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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e' inserito il
seguente:
"In caso di vacanza, assenza od impedimento, il presidente ed i
componenti la commissione provinciale saranno rispettivamente
sostituiti da un loro delegato".