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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 4 e 5 della legge 11 gennaio 1967, n. 1, sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 4. - I consorzi provinciali antitubercolari, sulla base delle
domande degli interessati, compilano gli elenchi degli aventi diritto
alle prestazioni economiche previste dalla presente legge.
Gli uffici dei medici provinciali - anche a seguito di accertamenti
sulla effettiva consistenza numerica dei ricoverati presso i luoghi
di cura, siano essi gestiti da enti pubblici che da privati -
effettuano il riscontro degli elenchi e li restituiscono vistati ai
consorzi con le proprie determinazioni.
Avverso il diniego di corresponsione delle prestazioni economiche o
delle maggiorazioni e' ammessa opposizione da parte degli
interessati, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione
effettuata dai consorzi provinciali antitubercolari, ai comitati
provinciali per l'assistenza e la beneficenza territorialmente
competenti".
"Art. 5. - Alla corresponsione delle prestazioni economiche di cui
alla presente legge provvedono i consorzi provinciali antitubercolari
delle province in cui e' ubicato il luogo di cura, secondo le norme
di cui al successivo articolo 7-bis.
Dette prestazioni e relative maggiorazioni sono esenti da imposte e
tasse presenti e future".