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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e' modificato
come segue:
"E' costituito un fondo avente carattere previdenziale e
assistenziale a favore di tutti gli iscritti, alimentato dai
contributi che ciascuno di essi e' tenuto a versare, determinati
annualmente in relazione al fabbisogno del fondo e al numero e
all'importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti.
Il servizio di assistenza sanitaria e' prestato da uno degli enti
di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie,
con il quale il fondo di previdenza e di assistenza a favore degli
spedizionieri doganali e' autorizzato a stipulare la relativa
convenzione, che dovra' essere deliberata dal consiglio
d'amministrazione del fondo e sottoposta all'approvazione dei
Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale".
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovranno
essere approvate le norme regolamentari con la procedura prevista
dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - BRODOLINI - REALE
Visto, il Guardasigilli: GAVA