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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1909, n. 372,
e il primo comma dell'articolo 172 del regio decreto 9 maggio 1912,
n. 1447, sono modificati come segue:
"Qualora in seguito ad incidente ferroviario o per qualsiasi altra
causa, anche ignota, si rinvengano sulla sede ferroviaria, ed in
posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, dei
cadaveri, questi possono essere rimossi, anche prima dell'intervento
della autorita' giudiziaria, previo accertamento e descrizione delle
precise condizioni in cui furono rinvenuti, a cura dei funzionari,
ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, degli ufficiali e
sottufficiali dei carabinieri o del sindaco del luogo o di chi ne fa
le veci nell'esercizio delle funzioni di autorita' locale di pubblica
sicurezza.
Uguale facolta' e' attribuita ai graduati e agenti della polizia
ferroviaria e dei carabinieri in servizio di polizia ferroviaria,
qualora non sia possibile il tempestivo intervento di una delle
predette autorita', in relazione alle necessita' dell'esercizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - MARIOTTI -
RESTIVO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA