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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso a favore dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia
(ONMI) un contributo straordinario di lire 13 miliardi per il ripiano
dei disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e ad
integrazione delle disponibilita' per l'anno 1968.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanita'.