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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quarto comma, della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della
legge 31 maggio 1964, n. 357, per la corresponsione dei contributi ai
consorzi di cui allo articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n.
1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio
1964, n. 357, per l'esecuzione delle opere di loro pertinenza, e'
aumentato di lire 600 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire
700 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969-70.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, quinto comma, della
legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della
legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione di contributi di cui
alla lettera a) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963,
n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31
maggio 1964, n. 357, e' aumentato di lire 1000 milioni all'anno per
ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1970.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge
4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 17 della legge 31
maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla
lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre
1963, n. 1457, sostituito con l'articolo 10 della legge 31 maggio
1964, n. 357, e' aumentato di lire 4000 milioni per l'anno
finanziario 1967.