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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi
a qualsiasi corso di laurea:
a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici
riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi
integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione
negli istituti professionali;
b) i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che
abbiano frequentato, con esito positivo, un corso annuale
integrativo, da organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni
provincia, sotto la responsabilita' didattica e scientifica delle
universita', sulla base di disposizioni che verranno impartite dal
Ministro per la pubblica istruzione.
Gli studenti che frequentano gli anzidetti corsi annuali
integrativi hanno diritto al rinvio del servizio militare a mente
delle vigenti disposizioni in materia.
Fino all'attuazione della riforma della scuola secondaria
superiore, ai diplomati degli istituti magistrali e dei licei
artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di
laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo
di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge
22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969,
n. 8, concernente l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti
superiori di magistero.
Il personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di
secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al
primo comma, lettera b), del presente articolo, puo' essere
esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi
d'insegnamento.
L'eventuale eccedenza sull'orario d'obbligo e' retribuita nella
misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora
settimanale e per l'effettiva durata del corso.
Indipendentemente dal titolo di istruzione secondaria superiore
posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo' iscriversi ad altro
corso di laurea.
Il termine per le iscrizioni alle universita' di cui al presente
articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre
1969.