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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33, primo comma,
della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma,
della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata
in vigore del nuovo ordinamento giudiziario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: GAVA