Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del
testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e'
modificato come appresso: "I sindaci durano in carica tre anni e sono
rieleggibili".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA