Legge Ordinaria n. 929 del 21/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1969 n. 317)
Modifica del terzo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A decorrere dal 1 gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del
testo  unico  approvato  con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e'
modificato come appresso: "I sindaci durano in carica tre anni e sono
rieleggibili".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1969

                               SARAGAT

                                               RUMOR - COLOMBO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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