Legge Ordinaria n. 930 del 26/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1969 n. 317)
Modifica dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, recante provvedimenti per il Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  primo  e  secondo  comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio
1957,  n.  634,  modificato  dall'articolo 6 della legge 29 settembre
1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:
  "Il  beneficio  delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto
nell'articolo  5  del  decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598,
ratificato  con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre
che  agli  atti di primo trasferimento di proprieta' dei fabbricati e
terreni   occorrenti   per  i  fini  ivi  indicati  e  alle  ipoteche
contestualmente  convenute  a  garanzia  del  prezzo  insoluto  e per
sicurta'  di  debiti  contratti ai fini del pagamento, anche al primo
trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21
della  legge  29  luglio  1957,  n.  634, e successive modificazioni,
nonche'  ai  trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi
titolo a favore delle imprese industriali.
  Il  beneficio  di cui innanzi si applica, altresi', anche agli atti
di  retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o
di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale
e  per  i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti
utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto
di espropriazione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 novembre 1969

                               SARAGAT

                                                        RUMOR - BOSCO

                                                        Visto,     il
Guardasigilli: GAVA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)