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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo e secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio
1957, n. 634, modificato dall'articolo 6 della legge 29 settembre
1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti:
"Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto
nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598,
ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre
che agli atti di primo trasferimento di proprieta' dei fabbricati e
terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche
contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per
sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo
trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21
della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni,
nonche' ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi
titolo a favore delle imprese industriali.
Il beneficio di cui innanzi si applica, altresi', anche agli atti
di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o
di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale
e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti
utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto
di espropriazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1969
SARAGAT
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Visto, il
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