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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
(Assunzione della qualita' di imputato).
"Assume la qualita' di imputato chi, anche senza ordine della
autorita' giudiziaria, e' posto in stato di arresto a disposizione di
questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento
viene attribuito il reato.
Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si
deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge
riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi
nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella
richiesta o nell'istanza e' indicato come reo e chi risulta, in
qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di
polizia giudiziaria, indiziato di reita'.
L'autorita' giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima
che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del
procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale,
che egli ha la facolta' di non rispondere, salvo quanto dispone
l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si
procedera' oltre nelle indagini istruttorie".