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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'art. 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, deve
interpretarsi nel senso che al concorso previsto in detta norma sono
ammessi gli insegnanti ivi indicati indipendentemente dal limite di
eta'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 1969
SARAGAT
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- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA