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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A integrazione di quanto stabilito dalla legge 8 giugno 1966, n.
433, sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa le
spese per gli accertamenti sanitari presso le sedi delle
rappresentanze italiane all'estero dei giovani che intendono
rimpatriare per compiere la ferma di leva, nonche' quelle di viaggio
che i giovani stessi debbono compiere, per sottoporsi agli
accertamenti anzidetti, dal luogo di residenza all'estero alle sedi
delle rappresentanze italiane e viceversa.
Tali spese sono anticipate dalle autorita' diplomatiche o
consolari.