Legge Ordinaria n. 935 del 26/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1969 n. 318)
Norme in materia di esonero dal pagamento del canone di concessione e dall'obbligo della costituzione del deposito cauzionale per la cessione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di collegamenti telegrafici ad uso privato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 7 della legge 3 novembre 1961, n.
1232, e' sostituito dal seguente:
  "I  giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche' le regioni,
le  province,  i  comuni,  le  istituzioni  pubbliche di assistenza e
beneficenza  e  gli  enti  ospedalieri  autonomi di cui alla legge 12
febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone
di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge"
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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