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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 novembre 1961, n.
1232, e' sostituito dal seguente:
"I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonche' le regioni,
le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12
febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone
di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge"