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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 25 aprile 1957, n.
309, e 4 febbraio 1967, n. 27, per quanto concerne i nuovi edifici
giudiziari di Roma, e' aumentata di lire 6 miliardi.