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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni liquidate in base alle norme dei regolamenti dei
comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di beneficenza
delle zone di confine passate sotto la sovranita' o sotto
l'amministrazione di altri Stati ed assunte nel debito vitalizio
dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono riversibili applicando
le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e successive modificazioni ed
integrazioni, qualora le disposizioni medesime siano piu' favorevoli
di quelle previste dai suddetti regolamenti.