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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701,
recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967,
n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito con il seguente:
Art. 1.
(Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia
scolastica ed acquisto delle aree occorrenti)
Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 28
luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono
avvalersi della delega da parte dello Stato per
l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai
fini della progettazione e della costruzione la domanda
redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi
del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di
delega. La delega e' concessa all'atto dell'approvazione
del piano esecutivo annuale.
Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai
sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non
volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega
loro accordata od incorrano nella decadenza prevista
dalle norme concernenti i termini per la progettazione e
per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle
opere pubbliche competente per territorio, sentito il
comitato di cui all'articolo 25 della presente legge,
puo' delegare l'istituto per lo sviluppo dell'edilizia
sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale,
specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero puo'
disporre l'esecuzione diretta dell'opera".
Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo
13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega
accordata ai sensi dei precedenti capoversi e' compresa
anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate
idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio
1962, n. 17. In tal caso la spesa e' imputabile sui fondi
stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo
rimborso in venticinque annualita' senza interessi.
La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma
dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si
applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche
all'ipotesi di cui al precedente comma.
Per la delega di cui al presente articolo, si osservano, in quanto
applicabili, le norme previste dalla citata legge,28
luglio 1967, n. 641, per la concessione.
L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
Art. 2.
(Spese per l'acquisizione delle aree)
Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi
dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono
erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche
prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai
fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei
programmi esecutivi.
Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve prendere per
base nella determinazione dell'indennita' di
espropriazione, in applicazione degli articoli 12 e 13
della legge 15 gennaio 1885, n. 2896, e' quello della
data di dichiarazione di idoneita' rilasciata dalla
commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della
legge 26 gennaio 1962, n. 17, senza tener conto degli
incrementi di valore successivamente a tale data
determinatisi.
In aggiunta all'indennita' cosi' determinata e' corrisposta al
proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di
anno calcolata ad anno intero, compresi tra la data di
dichiarazione di idoneita' dell'area e la data del
decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento degli
indennizzi.
L'articolo 3 e' sostituito con il seguente:
Art. 3.
(Termini per la progettazione e per l'appalto concorso)
I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e
dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio
favorevole sull'idoneita' dell'area allorche' questo sia
successivo.
Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello
stato degli adempimenti di ordine tecnico e
amministrativo, puo', su motivata richiesta dell'ente
interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei
commi secondo e quarto dell'articolo 18 della legge 28
luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario
e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni.
Qualora la proroga non sia concessa, si applica la disposizione
contenuta nel primo comma, secondo capoverso,
dell'articolo 1.
Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente:
Art. 4-bis.
(Esonero da pubblico concorso di progetti approvati anteriormente
alla legge 28 luglio 1967, n. 641)
Gli enti concessionari che dimostrino di avere deliberato, con
regolari atti formali, l'approvazione dei progetti esecutivi prima
dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono
esonerati dall'obbligo del pubblico concorso di cui al terzo comma
dell'articolo 18 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641.
L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
Art. 5.
(Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori e dei
programmi di fabbricazione)
La indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del piano
regolatore generale o del programma di fabbricazione disposta con
delibera del consiglio comunale, costituisce, in deroga alle norme
vigenti, adozione di variante del piano regolatore generale o del
programma di fabbricazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni.
La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo
giudizio sull'idoneita' delle aree rilasciato dalla commissione
provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17,
viene approvato con decreto del provveditore regionale alle opere
pubbliche.
E' fatta salva in ogni caso la facolta' di avocazione da parte del
Ministro per i lavori pubblici.
L'articolo 6 e' sostituito con il seguente:
Art. 6.
(Concessione in corso ed esecuzione diretta)
Le norme dei precedenti articoli si estendono, in quanto
applicabili, agli enti ai quali, all'atto dell'entrata in vigore del
presente decreto, siano state gia' affidate in concessione le opere
ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonche'
all'Amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta previsti
dall'articolo 17 della legge citata.
L'articolo 7 e' sostituito con il seguente:
Art. 7.
(Modifica alla procedura degli interventi urgenti)
Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' sostituito dai seguenti commi:
"Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800
milioni di lire non e' obbligatorio il pubblico concorso di
progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.
Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui
al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma
dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47, per la parte
relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di
ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della
prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della
presente legge".
Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
Art. 8-bis.
(Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento)
Dopo l'articolo 20 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' aggiunto
il seguente articolo 20-bis:
"Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica
vada deserta, nei casi di motivata necessita', puo' essere
autorizzato dal competente provveditore alle opere pubbliche un
secondo esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in aumento
sui prezzi di capitolato".
Il penultimo capoverso del n. 5) dell'art. 9 della legge 28 luglio
1976, n. 641, e' sostituito con il seguente:
"La spesa dei programmi esecutivi annuali non puo' superare il 90
per cento del finanziamento previsto annualmente per ciascun
programma regionale. La restante aliquota e' accantonata per le
variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7,
nonche' per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle
conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in
aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a
maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque
utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo
al termine di scadenza del programma nazionale".
All'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' aggiunto il
seguente comma:
"Per le opere finanziate con il programma biennale per gli anni
1967 e 1968 le eventuali integrazioni di finanziamento, ivi comprese
quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con
offerta in aumento, a revisioni dei prezzi, a maggiori compensi per
riserve e a maggiori costi di aree, sono disposte sui fondi
accantonati, a norma del precedente articolo 9, n. 5) per il periodo
1969-1971".
Dopo l'articolo 8-bis, e' aggiunto il seguente:
Art. 8-ter.
(Programmi esecutivi per il triennio 1969-71)
I programmi esecutivi per gli anni 1969, 1970 e 1971 dovranno
essere predisposti e approvati dai comitati regionali per l'edilizia
scolastica entro 3 mesi dalla data di recezione del programma
nazionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 28
luglio 1967, n. 641.
L'articolo 9 e' sostituito con il seguente:
Art. 9.
(Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria)
Le variazioni al programma edilizio di ciascuna universita' e di
ciascun istituto universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n.
641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obiettivi
previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazione del
consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'articolo 47
della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.
L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e
secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' elevato a un
miliardo.
In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di
quelle esistenti prevedano l'esecuzione in piu' lotti, e' rilevante,
ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 39 della legge 28
luglio 1967, n. 641, l'importo globale dell'opera finanziata nel
programma approvato ai sensi della legge medesima.
Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di
idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, e' facoltativo e
non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo
fintantoche' non siano stati emanati i bandi tipo previsti
dall'articolo stesso.
Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di
opere edilizie, le universita' e gli istituti universitari sono
autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per
cento delle somme assegnate per le rispettive opere.
Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' sostituito con il seguente:
"Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in
relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei
lavori, effettua i prelievi sulla disponibilita' del conto corrente e
ne da' immediata comunicazione al Ministero della pubblica
istruzione".
Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' sostituito con il seguente:
"Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche
per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione
del giudizio di idoneita', deve essere notificato ai proprietari
interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica,
salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di
tre anni".
Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:
Art. 9-bis.
(Limiti di spesa)
I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi
terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione
universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni.
Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti
alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui,
se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato
l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130
del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6
aprile 1924, n. 674, e elevato a 100 milioni per le universita' e gli
istituti universitari presso i quali siano stati costituiti uffici
tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui
alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, o, in mancanza di questi, altri
ingegneri; a 30 milioni negli altri casi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - FERRARI AGGRADI -
CARON - COLOMBO - NATALI
Visto, il Guardasigilli: GAVA