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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli incarichi triennali per l'insegnamento nelle scuole elementari
conferiti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831,
gia' prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio
1966, n. 336, con legge 22 marzo 1967, n. 159, e con legge 2 aprile
1968, n. 417, sono, prorogati per gli anni scolastici 1969-1970 e
1970-1971.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1969
SARAGAT
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COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA