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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di
pomodoro vengono distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti
dal regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 11.