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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' dichiarato il riscatto della ferrovia Sondrio-Tirano, da
includere nella rete delle ferrovie dello Stato entro tre mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge.
Per il pagamento dell'indennita' di riscatto, da determinarsi
secondo le forme previste dall'articolo 192 del testo unico 9 maggio
1912, n. 1447, e' autorizzato uno stanziamento di lire 850 milioni
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile ripartiti in ragione di lire 300 milioni per
ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 e di lire 250 milioni per
l'anno 1970.