Legge Ordinaria n. 964 del 22/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1969 n. 327)
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  La  parte  seconda del libro II del testo unico approvato con regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituita come segue:

                       DELLA SEZIONE AUTONOMA
                  DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Titolo I. - ISTITUZIONE, CONCESSIONE  DI  PRESTITI  ED  EMISSIONI  DI
                              CARTELLE

  Art.  1.  -  La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale,
istituita  con  gestione  propria presso la Cassa depositi e prestiti
con legge 24 aprile 1898, n. 132, e' autorizzata a concedere prestiti
mediante emissione di cartelle a comuni e province per:
    a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione
debitamente autorizzati;
    b)  il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando
l'operazione    sia    prevista    in   un   piano   di   risanamento
economico-finanziario dell'ente.
  L'importo  dell'autorizzazione  della  competente autorita' tutoria
per  i  mutui da contrarre, ai sensi del comma precedente, si intende
riferito al netto ricavo della operazione.
  La  rappresentanza  legale  e  la responsabilita' di gestione della
Sezione  autonoma  di  credito  spettano  al direttore generale della
Cassa depositi e prestiti.
  Art.  2.  -  La  facolta'  di  emissione  delle  cartelle,  di  cui
all'articolo  precedente,  e'  data  e  regolata mediante decreti del
Ministro  per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito  ed  il  risparmio,  previa  deliberazione  del  consiglio di
amministrazione  della  Cassa depositi e prestiti competente ai sensi
del successivo articolo 5.
  I  decreti  sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
  Art.  3.  -  La  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad aprire
alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in
conto corrente.
  La  Sezione  autonoma  di  credito  comunale  e  provinciale potra'
operare  versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a
proprio favore.
  Con  decreti  del  Ministro  per  il  tesoro,  su deliberazione del
consiglio  di  amministrazione  della Cassa depositi e prestiti, sono
stabiliti per detto conto corrente:
    a)  i  limiti  di  somma entro i quali devono essere contenuti il
credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;
    b) il saggio d'interesse che non potra' essere superiore a quello
vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
  Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.
  Art. 4. - L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di
credito   comunale   e  provinciale,  e'  per  intero  devoluto  alla
formazione del fondo di riserva.
  I  capitali  compresi  nel detto fondo di riserva sono impiegati in
rendite  inscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche
in  qualsiasi  specie  di  titoli  emessi o garantiti dallo Stato, in
cartelle  di  credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni
di  enti  al  cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per
legge.
  Art.  5.  -  Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti  e  la  Commissione  parlamentare di vigilanza esercitano le
loro  funzioni  anche  per  la Sezione autonoma di credito comunale e
provinciale.

Titolo II. - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI  I  PRESTITI  CON  EMISSIONE DI
                              CARTELLE

  Art.  6. - Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e
provinciale  si  applicano  tutte le norme in vigore per quelli della
Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.
  Sulle  delegazioni  rilasciate  per  l'ammortamento  e sui prestiti
stessi  -  e  non  solo  sulle  cartelle  emesse, ma anche sul denaro
corrispondente  per la somministrazione - non sono ammessi sequestri,
opposizioni od altro impedimento qualsiasi.
  Le  annualita'  sono  calcolate  ad interesse uguale a quello delle
cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di
amministrazione,  di  una  aliquota da determinarsi con i decreti del
Ministro  per il tesoro di cui al precedente articolo 2, aliquota che
non  potra'  essere  superiore  a centesimi 40 per ogni cento lire di
capitale che rimane a mutuo.

Titolo III. - DELLE CARTELLE   DI  CREDITO  COMUNALE  E  PROVINCIALE.
                         CARTELLE ORDINARIE

  Art.  7.  -  Le  cartelle  fruttano  l'interesse  netto - esente da
ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto,
presenti  e futuri - stabilito nei decreti che regolano le emissioni;
le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.
  Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per
i  titoli  sorteggiati  sono  pagati  con  le modalita' stabilite nei
decreti ministeriali suddetti.
  Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da
titoli  al  portatore  o  da titoli nominativi; questi ultimi possono
essere emessi per un numero illimitato di cartelle.
  I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.
  La  Sezione  autonoma  di credito comunale e provinciale, quando lo
creda  opportuno o ne sia richiesta, puo' riscattare, all'atto stesso
della  consegna,  le  cartelle  emesse in corrispondenza dei prestiti
fatti.
  Art.  8. - Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale
e   provinciale  ed  alle  loro  cedole  sono  applicabili  tutte  le
disposizioni  vigenti  per  i  titoli del debito pubblico dello Stato
comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, salvo l'accettazione
in pagamento delle imposte dirette.
  Per  quanto  possa  occorrere  si  applicano  alle  emissioni della
Sezione  predetta  le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8
della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
  Sono   stabilite  nel  regolamento  le  disposizioni  per  la  loro
emissione,  l'impiego  nel  pagamento  dei mutui, la circolazione, il
tramutamento,  il  sorteggio,  il  rimborso e l'annullamento e per il
versamento  di  esse  in  rimborso  anticipato  dei mutui, nonche' le
operazioni  che  potranno  farsi  sulle  cartelle, tanto al portatore
quanto  nominative,  e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui
al  presente  comma,  possono  essere  modificate, ove occorra, con i
decreti previsti dal precedente articolo 2.
  La   Cassa  depositi  e  prestiti,  gli  Istituti  previdenziali  e
assicurativi,  compresi  quelli amministrati dalla Direzione generale
degli  istituti  di  previdenza  del  Ministero  del tesoro, la Banca
d'Italia,  gli  enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonche'
gli  enti morali, sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte
le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facolta' di
valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
  Possono   anche   valersene   gli  istituti  di  assicurazione  per
l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
  Art.  9.  -  In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione
autonomia   di   credito   comunale   e  provinciale  puo',  in  loro
sostituzione,  rilasciare  agli  acquirenti dichiarazioni provvisorie
corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.
  A  queste  dichiarazioni  sono  applicabili  tutti i privilegi e le
garanzie delle cartelle stesse.
 

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