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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di alloggio, dovuta al personale dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1971, nelle misure
mensili di lire 30.000 e di lire 10.000, rispettivamente, per il
personale coniugato e celibe, ferme restando, per la attribuzione
dell'indennita' stessa, le modalita' e condizioni previste dalle
vigenti disposizioni e con l'applicazione, in tutti i casi, del terzo
comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839.
Per l'anno finanziario 1970 gli importi dell'indennita' sono
stabiliti in lire 20.000 per il personale coniugato ed in lire 10.000
per quello celibe.
Detta indennita', nella misura e con la decorrenza indicate nei
precedenti commi, e' attribuita anche ai funzionari di pubblica
sicurezza.
Rimangono fermi, per coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge ne beneficiano, gli importi eventualmente
superiori.