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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'attivita' dei comitati regionali per la programmazione economica,
istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive
modificazioni ed integrazioni, e' prorogata sino alla costituzione
degli organi regionali nei territori delle regioni a statuto
ordinario.
Alle spese di funzionamento dei comitati indicati nel precedente
comma, nonche' a quelle relative al finanziamento delle indagini,
degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi, si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre
1962, numero 1619 - quale modificato ed integrato dall'articolo 2
della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10
giugno 1965, n. 618 - dell'articolo 14, primo comma, della legge 27
febbraio 1967, n. 48, dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 5
febbraio 1968, n. 86, e dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 26
febbraio 1969, n. 35.