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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222,
e' attribuita - a decorrere dal 1 gennaio 1970 - nelle misure
indicate nella tabella allegata alla presente legge ed e' concessa ai
funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo
della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia
impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione
alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto.
La spesa per la corresponsione dell'indennita' e' a carico del
Ministero dell'interno ed e' contenuta nei limiti dell'importo annuo
di lire 10 miliardi.
L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile con quella
prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al
personale dell'Arma dei carabinieri.
Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni
di cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.