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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, quale modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958,
n. 295, e' sostituito dal seguente:
"Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote
comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati giudicati idonei e non
iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici
ai sensi dell'articolo 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a
partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e
grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.
Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli
ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al
quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non
siano stati ancora promossi".