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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1:
Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso
l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, ai sensi della legge 12 febbraio 1955,
n. 38, nonche' quelle assegnate e da assegnare ai sensi dell'articolo
11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono conferite ai predetti
istituti speciali meridionali.
L'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS destineranno le somme a loro conferite
ai sensi del precedente comma, in tutto od in parte, ad aumento dei
rispettivi fondi di dotazione, secondo quanto sara' disposto con i
decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno
approvate le modifiche da apportarsi agli statuti degli istituti
predetti.
Le eventuali somme residue saranno versate ad aumento dei fondi
speciali di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298,
ai quali e' anche assegnato il dividendo di spettanza dello Stato in
dipendenza dei predetti conferimenti ai fondi di dotazione.