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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1970, gli agenti della carriera
ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per
esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro
proprieta', purche' abbiano contratto idonea assicurazione per
responsabilita' civile, secondo i criteri che saranno stabiliti
dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennita' forfettaria
di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, per gli
oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio
mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del
percorso.
Per la responsabilita' verso terzi si applicano le disposizioni
dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'amministrazione puo' autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato,
l'uso della bicicletta di proprieta' del dipendente corrispondendo,
in tal caso, un'indennita' di lire cento per ogni giornata di
effettivo servizio.
Il rilascio delle autorizzazioni non deve comunque comportare una
spesa superiore a lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a
lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi.