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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la societa' "Ferrovia del Renon" le cui linee sono state
ammesse a fruire delle provvidenze disposte dalla legge 2 agosto
1952, n. 1221, ed i cui piani di ammodernamento hanno implicato la
costruzione ex novo della funivia "Bolzano-Soprabolzano", il piano
finanziario gia' istituito per la prima revisione della sovvenzione
annua di esercizio e' da integrare con effetto dal 1 luglio 1968,
della quota annua di ammortamento e interessi della maggiore spesa
effettivamente sostenuta sia per i lavori di ammodernamento e
provviste che per i conseguenti oneri per interessi maturati sul
relativo finanziamento, nonche' dei maggiori oneri, comunque rimasti
a carico della concessionaria connessi con le operazioni finanziarie
di capitalizzazione di quote di sovvenzione gia' effettuate ai sensi
delle norme in vigore.
I maggiori oneri derivanti da successive analoghe operazioni sono
invece da ammortizzare in sede di istituzione del piano finanziario
relativo alla seconda revisione della sovvenzione.