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n. 1689.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo per le iscrizioni di rendita pubblica da effettuarsi, in
esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a favore del
fondo per il culto e degli enti ecclesiastici assoggettati a
conversione, gestito in contanti ai sensi della legge 22 gennaio
1931, n. 28, e' soppresso.