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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n.
93, gia' prorogato con l'articolo unico della legge 1 agosto 1969, n.
472, e' ulteriormente prorogato al 30 giugno 1970.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 16
dicembre 1969.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - GUI - RESTIVO
- GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA