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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta
modificato dall'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, sono
apportate le seguenti varianti:
a) nel primo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo
equipaggi militari marittimi, presidente" e' sostituita dalla
seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina
o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in
servizio permanente effettivo piu' anziano destinato alla Direzione
generale, presidente";
b) nel terzo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo
equipaggi militari marittimi" e' sostituita dalla seguente: "il
direttore generale del personale militare della Marina";
c) nell'ultimo comma, le parole: "presieduta dal direttore
generale del Corpo equipaggi militari marittimi" sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - GUI - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: GAVA