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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo concesso all'Istituto nazionale per lo studio
della congiuntura (ISCO) con la legge 30 luglio 1959, n. 616, gia'
elevato a lire 250 milioni per effetto della legge 18 luglio 1964, n.
609, e' ulteriormente elevato a lire 450 milioni per l'anno
finanziario 1969.
A decorrere dall'anno finanziario 1970, il predetto contributo
viene determinato in lire 350 milioni annui ed e' iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della
programmazione economica.