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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi
dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di
concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in
dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della
capitale della Repubblica, e' elevato a decorrere dall'anno
finanziario 1969 a lire dieci miliardi.