Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e
i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo
le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del
codice civile.
L'assicurazione stipulata ai sensi del precedente comma spiega il
suo effetto anche nel caso di circolazione avvenuta contro la
volonta' del proprietario, usufruttuario o acquirente cui patto di
riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di
rivalsa dell'assicuratore verso il conducente.
L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i
danni prodotti alle persone trasportate dai veicoli destinati a uso
pubblico, dagli autobus destinati a uso privato e dai veicoli a uso
privato da noleggiare con conducente, nonche' dai veicoli destinati
al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al
trasporto di persone.