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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio
1965, n. 798, sono cosi' modificati:
"A decorrere dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a
raggiungere i seguenti importi:
1) pensioni di anzianita' agli infrasettantenni: lire 150 mila
mensili;
2) pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita':
lire 220 mila mensili;
3) pensioni di riversibilita' delle pensioni di anzianita' e di
invalidita': lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali
maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge
25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8
gennaio 1952, n. 6.
Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a
decorrere dal primo del mese successivo al compimento del
settantesimo anno di eta' conseguono automaticamente la maggiore
pensione di lire 220 mila".