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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96,
e' sostituito dal seguente:
"Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente
idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica
amministrazione, e' concesso, a loro richiesta, di rimanere in
servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta' se le
disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, in via
normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni, e
sino al settantacinquesimo anno di eta' se il mantenimento in
servizio e' previsto fino a settanta anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA