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per i servizi telefonici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325,
e' sostituito dal seguente:
"La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli
di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U.
dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed ai ruoli del
personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni, nonche' ai ruoli del personale dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici".